Art. 4.
(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'apposita commissione consultiva, composta da:

          a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate all'articolo 2, comma 2.

      2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

          a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

 

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          e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

          f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.